Art. 8.
(Sanzioni).

      1. L'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che, all'atto della raccolta di informazioni o all'atto dell'effettuazione dell'interrogatorio, trascuri o ometta la scrupolosa osservanza di alcuna delle norme della presente legge è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 2.500.
      2. L'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che manometta, alteri, apra, distrugga, renda inutilizzabile, inudibile, incomprensibile la registrazione di atto istruttorio al quale ha preso parte è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e non inferiore nel minimo ad un anno e con la multa fino a euro 5.000.
      3. L'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che trascuri o ometta di trasmettere, senza comunque disperderlo, il plico all'autorità indicata per la custodia è punito con la pena dell'ammenda da euro 500 a euro 2.500.